L'ASINO DI BURIDANO

Massimo Parodi

Professore di Storia della filosofia medievale all'Università Statale di Milano.

Articolo 10

Terribili gli incubi delle nostre notti di mezza estate: sembra che ovunque spuntino attentati, stragi, terroristi o psicolabili. È persino difficile tenere a memoria la sequenza dei fatti di sangue di cui radio, televisione, rete e giornali ci tengono informati. Nelle discussioni, in cui intervengono i lettori, gli ascoltatori o i frequentatori dei social network, i discorsi finiscono per convergere su alcuni punti ricorrenti, indipendentemente dal fatto che siano davvero coerenti con i fatti che si cercano di comprendere. Spesso vengono accostati i temi del terrorismo e della immigrazione e quindi di quanti abbiano la possibilità di essere considerati profughi, ma soprattutto profughi di quali specie. Ricorrono le differenze tra quanti fuggono alle guerre nei loro paesi, quanti cercano invece una vita migliore, un lavoro, un dignitoso modo di vita.
Dovendo anche pensare a cosa accidenti votare in quel referendum che in autunno, o in inverno, chiederà il parere degli elettori su una questione che più complicata non si riesce a immaginare, vale la pena di spendere qualche momento estivo a rileggersi la Costituzione italiana, la più bella del mondo, come è diventato quasi obbligatorio definirla. E si possono scoprire cose interessanti – soprattutto se non si è mai stati lettori abituali di questo testo – anche per quanto riguarda la questione iniziale.
L’articolo 10 – di cui, confesso, non avevo consapevolezza – recita testualmente:

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Quasi sconvolgente: ha diritto di asilo nella nostra repubblica non chi fugge a violazioni di diritti divini o universali oppure a situazioni che di volta in volta vengono determinate, tenendo conto delle diverse contingenze, ma chi non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Allora che senso hanno le differenze tra chi cerca lavoro, sicurezza economica, assistenza sanitaria o semplicemente pace, se si tratta di diritti tutti affermati nella nostra carta costituzionale?
Per carità, è ovvio che anche l’affermazione di un principio come questo va collocata nel proprio contesto storico, quando presumibilmente nessuno era in grado di immaginare le trasmigrazioni di popoli che caratterizzano i nostri tempi, ed è altrettanto ovvio che non ci si possa riferire a principi assoluti, in quanto – come diceva Longanesi – non bisogna appoggiarsi troppo ai princìpi, perché poi si piegano.
Però resta una domanda: perché l’articolo 10 sembra sparito dalle discussioni di questi giorni?

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